AMMISSIONE AL VOTO DOMICILIARE DI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 27 gennaio 2006, come modificata dalla Legge n. 46/2009

COMUNICA

che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico previsti per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale (art. 29 Legge 104/92) e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nelle predette dimore.
Gli elettori devono far pervenire tra il 40° giorno e il 20° giorno antecedente la data della votazione, ossia dal 18 aprile al 8 maggio 2023 al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

• Dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo e recapito telefonico (utilizzando il modello pubblicato sul sito del comune);
• Copia della tessera elettorale;
• Certificato rilasciato in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’ Autorità sanitaria locale che dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopraccitato decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, come modificato dalla legge n. 46/2009.


Mascalucia, li 18/04/2023

IL SINDACO
F.TO Arch. Vincenzo A. Magra

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